
Impianti
23 Febbraio 2023
Attestati di Prestazione Energetica (APE) e Catasto Impianti
23 Febbraio 2023N.B.:
Quanto riportato nella presente sezione “News” è da ritenersi parziale e non esaustivo. Per una verifica precisa della normativa vigente applicata a ciascuna casistica, è consigliabile rivolgersi direttamente allo Studio Tecnico per un’analisi approfondita ed una consulenza completa.
ART. 125 DPR 380/01, D.LGS. 192/2005, D.P.R. 59/2009
Salve alcune esclusioni, è obbligatorio l’adeguamento alla normativa relativa al contenimento energetico degli edifici nei seguenti casi:
- realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- realizzazione di ampliamenti e degli impianti in essi installati;
- realizzazione di interventi di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti.
- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
- sostituzione di generatori di calore;
In caso di interventi edilizi ed impiantistici si dovranno pertanto rispettare i limiti previsti per legge relativi alla dispersione termica delle strutture e al risparmio energetico degli impianti. Sinteticamente le azioni necessarie da adottare sono le seguenti:
- installazione di determinati materiali ed isolamenti termici sull’involucro edilizio;
- prevedere particolari modalità costruttive finalizzate all’eliminazione di ponti termici e dispersioni di calore;
- Installazione di impianti che garantiscano un idoneo rendimento energetico.
In fase di progettazione e preparazione della pratica edilizia, va redatta una apposita relazione tecnica che descriva le soluzioni tecniche adottate e documenti il rispetto dei limiti di legge. Tale relazione va presentata in Comune prima dell’inizio dei lavori.




