
Piano Casa “Veneto 2050”
23 Febbraio 2023
Impianti
23 Febbraio 2023N.B.:
Quanto riportato nella presente sezione “News” è da ritenersi parziale e non esaustivo. Per una verifica precisa della normativa vigente applicata a ciascuna casistica, è consigliabile rivolgersi direttamente allo Studio Tecnico per un’analisi approfondita ed una consulenza completa.
D.LGS. 28/2011
Impianti elettrici
I nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, devono prevedere impianti alimentati da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze.
In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
L’obbligo non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.
Impianti termici
I nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, devono prevedere impianti termici alimentati da fonti rinnovabili, che coprano le seguenti percentuali minime:
- 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria
- 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento
Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica (impianto fotovoltaico) la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.




